Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 S. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 6, COMMA 1 - IN VIA GRADUATA, LAMENTATA APPLICAZIONE AD ISPETTORI NON STATALI - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, COMMA 1 - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AL SOLO PERSONALE STATALE, AL PERSONALE ISPETTIVO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 3, E A QUELLO DI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 S. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E LAVORO - COMPITI DEL PERSONALE ISPETTIVO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLA DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 6, COMMA 1 - IN VIA GRADUATA, LAMENTATA APPLICAZIONE AD ISPETTORI NON STATALI - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, COMMA 1 - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AL SOLO PERSONALE STATALE, AL PERSONALE ISPETTIVO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 3, E A QUELLO DI ALTRI ENTI PER I QUALI SUSSISTE LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima L), la non fondatezza delle censure prospettate dalla Provincia autonoma mediante il richiamo al citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 discende dall'esito delle censure della Regione Emilia-Romagna (v. massima S), non risultando addotte argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già esaminate.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, dell’art. 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativo ai compiti del personale ispettivo. Escluso che la illegittimità di tali disposizioni dipenda dalla illegittimità degli artt. 1 e 6 (v. massima L), la non fondatezza delle censure prospettate dalla Provincia autonoma mediante il richiamo al citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 discende dall'esito delle censure della Regione Emilia-Romagna (v. massima S), non risultando addotte argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già esaminate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2