Ambiente - In genere - Piani faunistico-venatori - Funzione - Contemperamento tra l'interesse alla protezione della fauna selvatica, quello all'esercizio della caccia e quello degli agricoltori (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni che prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni). (Classif. 010001).
I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. (Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).