Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 CC. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ATTRIBUZIONE AD UN FUNZIONARIO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INERENZA DELLA CONCILIAZIONE A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 CC. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ATTRIBUZIONE AD UN FUNZIONARIO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMPETENZA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CENSURE PROSPETTATE CON RICHIAMO ALL’ART. 10 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INERENZA DELLA CONCILIAZIONE A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Poiché la ricorrente ha proposto le proprie censure mediante il richiamo all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le questioni sono infondate per le medesime ragioni per le quali sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna (v. massima BB).
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 4, secondo periodo, 5 e 6, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Poiché la ricorrente ha proposto le proprie censure mediante il richiamo all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le questioni sono infondate per le medesime ragioni per le quali sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna (v. massima BB).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 670
art. 2