Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 DD. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE (DIFFIDA E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE) ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO A TUTELA DEI CREDITI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI - PREVISIONE DI UNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INERENZA DELLA DISCIPLINA A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 DD. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE (DIFFIDA E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE) ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO A TUTELA DEI CREDITI PATRIMONIALI DEI LAVORATORI - PREVISIONE DI UNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - INERENZA DELLA DISCIPLINA A MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La disposizione censurata disciplina le attività da compiere e l'eventuale conciliazione qualora dall'attività ispettiva emergano inadempienze degli obblighi nascenti per i datori dal contratto di lavoro e conseguenti diritti dei lavoratori, e cioè materie di competenza esclusiva statale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La disposizione censurata disciplina le attività da compiere e l'eventuale conciliazione qualora dall'attività ispettiva emergano inadempienze degli obblighi nascenti per i datori dal contratto di lavoro e conseguenti diritti dei lavoratori, e cioè materie di competenza esclusiva statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 670
art. 2