Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 EE. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - PREVISIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO E DI LEGISLAZIONE SOCIALE - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RIFERIBILITÀ DELLA VIGILANZA IN VIA ESCLUSIVA ALLA MATERIA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 EE. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - PREVISIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO E DI LEGISLAZIONE SOCIALE - RICORSI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RIFERIBILITÀ DELLA VIGILANZA IN VIA ESCLUSIVA ALLA MATERIA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La questione muove dall’erroneo presupposto che la disposizione censurata, la quale prevede l'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, disciplinando la vigilanza atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La questione muove dall’erroneo presupposto che la disposizione censurata, la quale prevede l'esecutività delle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, disciplinando la vigilanza atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 14
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2