Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29864  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 FF. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - PREVISIONE, PER LE VIOLAZIONI DI CARATTERE PENALE RILEVATE DAL PERSONALE ISPETTIVO, DELL’ADOZIONE DI APPOSITA PRESCRIZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RIFERIBILITÀ IN VIA ESCLUSIVA DELLA VIGILANZA ALLA MATERIA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che la disposizione censurata, la quale prevede l'accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale, disciplinando la vigilanza, atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte