Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 FF. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - PREVISIONE, PER LE VIOLAZIONI DI CARATTERE PENALE RILEVATE DAL PERSONALE ISPETTIVO, DELL’ADOZIONE DI APPOSITA PRESCRIZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RIFERIBILITÀ IN VIA ESCLUSIVA DELLA VIGILANZA ALLA MATERIA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 FF. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - PREVISIONE, PER LE VIOLAZIONI DI CARATTERE PENALE RILEVATE DAL PERSONALE ISPETTIVO, DELL’ADOZIONE DI APPOSITA PRESCRIZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - NON RIFERIBILITÀ IN VIA ESCLUSIVA DELLA VIGILANZA ALLA MATERIA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che la disposizione censurata, la quale prevede l'accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale, disciplinando la vigilanza, atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che la disposizione censurata, la quale prevede l'accertamento di illeciti penali in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte di personale ispettivo statale, disciplinando la vigilanza, atterrebbe comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte