Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 HH. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ISTITUZIONE PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DEL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO - REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI DECISORIE DI DETTO COMITATO SUI RICORSI AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO E ORDINANZE INGIUNZIONI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, NONCHÉ AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREVISTO MANTENIMENTO DI FUNZIONI DI VIGILANZA IN CAPO ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 384/05 HH. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - ISTITUZIONE PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DEL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO - REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI DECISORIE DI DETTO COMITATO SUI RICORSI AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO E ORDINANZE INGIUNZIONI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, NONCHÉ AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREVISTO MANTENIMENTO DI FUNZIONI DI VIGILANZA IN CAPO ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che le disposizioni censurate - le quali istituiscono il Comitato regionale per i rapporti di lavoro e ne regolano le funzioni decisorie sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi e hanno ad oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, disciplinando la vigilanza atterrebbero comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La questione è sollevata sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che le disposizioni censurate - le quali istituiscono il Comitato regionale per i rapporti di lavoro e ne regolano le funzioni decisorie sui ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi e hanno ad oggetto la disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -, disciplinando la vigilanza atterrebbero comunque alla tutela del lavoro (v. massima C).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 17
co. 1
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 17
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte