Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 II. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO STATALE E PARASTATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREVISTO MANTENIMENTO DI FUNZIONI DI VIGILANZA IN CAPO ALLO STATO - ESCLUSIONE DALL’AMBITO DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREDISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO PER I DIPENDENTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 II. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ISPETTIVO STATALE E PARASTATALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA RISPETTO ALLE NORME CHE MANTENGONO AGLI ORGANI PERIFERICI STATALI LA COMPETENZA IN MATERIA DI VIGILANZA - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE RESIDUALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREVISTO MANTENIMENTO DI FUNZIONI DI VIGILANZA IN CAPO ALLO STATO - ESCLUSIONE DALL’AMBITO DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREDISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO PER I DIPENDENTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La disposizione censurata delinea i contenuti dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento, e non incide quindi sulla competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, la quale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente.
- Sulla esclusione dalla competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale delle attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente, v. le citate sentenze n. 31 e n. 50/2005.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione. La disposizione censurata delinea i contenuti dei processi di formazione permanente destinati al personale ispettivo, lasciando alla direzione generale il compito di definire programmi di formazione e di aggiornamento, e non incide quindi sulla competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, la quale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente.
- Sulla esclusione dalla competenza regionale residuale in materia di istruzione e formazione professionale delle attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente, v. le citate sentenze n. 31 e n. 50/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte