Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 384/05 LL. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - NORMATIVA DETTATA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 2004 - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI STATUTARIE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - CLAUSOLA DI SALVEZZA DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 384/05 LL. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - NORMATIVA DETTATA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 2004 - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI STATUTARIE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE - CLAUSOLA DI SALVEZZA DELLE COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in quanto, posto che il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. n. 124 del 2004 contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale «sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione», tutte le competenze riconosciute alle Province autonome da tali norme sono fatte salve.
Sono inammissibili le questioni di legittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 2), n. 4) e n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all’art. 3, comma primo, nn. 11) e 12), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, in quanto, posto che il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. n. 124 del 2004 contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale «sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione», tutte le competenze riconosciute alle Province autonome da tali norme sono fatte salve.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/04/2004
n. 124
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 numero 23)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 numero 29)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 4)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 numero 5)
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 3
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3
co. 1 numero 11)
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3
co. 1 numero 12)