Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29864  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29886  29887  29888  29889


Titolo
SENT. 384/05 MM. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - DIRITTO DI INTERPELLO - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA, GLI ORDINI PROFESSIONALI E GLI ENTI PUBBLICI DI INOLTRARE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, CHE PROVVEDONO A INOLTRARLI PER VIA TELEMATICA ALLA DIREZIONE GENERALE, QUESITI DI ORDINE GENERALE SULL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - INTERPELLO RIFERITO AD ATTRIBUZIONI DELLO STATO - ATTINENZA DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’INTERPELLO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI NAZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale disciplina il diritto di interpello, stabilendo che le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle direzioni Provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisando che l'inoltro dei quesiti e le comunicazioni ivi previste avvengono esclusivamente per via telematica. Premesso che la clausola di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 2004, esclude interpretazioni ed applicazioni della normativa che siano restrittive delle funzioni già svolte dalla Provincia autonoma di Trento, la normativa cui si riferisce l'interpello rientra nelle attribuzioni dello Stato e non nella materia “tutela del lavoro”, sicché, non risultando accresciute le attribuzioni delle Regioni ordinarie, non lo sono neppure quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, mentre la prescrizione della trasmissione dei quesiti per via telematica attiene anche all'organizzazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali quali sono quelli previdenziali e non può essere definita di dettaglio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte