Sentenza 384/2005 (ECLI:IT:COST:2005:384)
Massima numero 29889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29853  29854  29855  29856  29857  29858  29859  29860  29861  29862  29863  29864  29866  29867  29868  29869  29870  29871  29872  29873  29874  29875  29876  29877  29878  29879  29880  29881  29882  29883  29884  29885  29886  29887  29888


Titolo
SENT. 384/05 QQ. LAVORO (TUTELA DEL) - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 2004 - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADOZIONE SENZA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, censurato dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per essere stato il detto decreto emesso senza che sia stata sentita la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome. Il mancato parere della Conferenza non determina l'illegittimità costituzionale del decreto, il quale, peraltro in larga prevalenza attiene a materie di competenza statale.

- Sulla non necessità del previo parere della Conferenza permanente in relazione ad atti legislativi dello Stato, v. la citata sentenza n. 196/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/04/2004  n. 124  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  28/08/1997  n. 281  art. 2    co. 3