Sentenza 385/2005 (ECLI:IT:COST:2005:385)
Massima numero 29890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 385/05. LAVORO (TUTELA DEL) - LIBERI PROFESSIONISTI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI MINORI ADOTTATI O IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO NEI PRIMI TRE MESI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA - LIMITAZIONE ALLA MADRE ADOTTIVA, CON ESCLUSIONE DEL PADRE ADOTTIVO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGURE GENITORIALI E FRA LAVORATORI AUTONOM E LAVORATORI DIPENDENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima. La previsione che solo alle madri libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta un'indennità di maternità (art. 70), estesa dall'art. 72, primo comma, all'ipotesi di adozione o affidamento, laddove l'art. 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce, per il caso di adozione o affidamento, che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore, rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore, apparendo discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni. Rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela.

- Sulla estensione al padre lavoratore del diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, v. la citata sentenza n. 1/1987.

- Sul riconoscimento alle lavoratrici del diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e del diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo, v. la citata sentenza n. 332/1988.

- Sul riconoscimento al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, del diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio, v. la citata sentenza n. 341/1991.

- Sulla estensione, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita, v. la citata sentenza n. 179/1993.

- Sul riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino, v. la citata sentenza n. 104/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 70  co. 

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 72  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte