Impiego pubblico - Dirigenti - Trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Ambito rientrante nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea). (Classif. 131006).
La definizione delle procedure e dei requisiti di accesso alla carriera dirigenziale rientra nella competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Alla luce della legislazione in materia di privatizzazione del pubblico impiego, le Regioni non possono infatti alterare le regole che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti regionali. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 324/2010 - mass. 35020; S. 282/2004).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. e dell'art. 3, lett. a, dello statuto speciale per la Sardegna - l'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede requisiti di accesso alla dirigenza non conformi al quadro regolativo nazionale di cui agli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, né tale disciplina è riconducibile a profili di autonomia organizzativa della Regione).