Sentenza 386/2005 (ECLI:IT:COST:2005:386)
Massima numero 29892
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29891
Titolo
SENT. 386/05 B. PORTI - AUTORITÀ PORTUALE - NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE DISPOSTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE PER ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, GIÀ IMPUGNATO IN VIA PRINCIPALE, RECANTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ASSUNTA INAPPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, NELLA REGIONE RICORRENTE, PER AVVENUTO ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA (LEGGE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 24 MAGGIO 2004, N. 17) - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO MERAMENTE ATTUATIVO DI UNA NORMA ASSOGGETTABILE, E DI FATTO ASSOGGETTATA, A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
SENT. 386/05 B. PORTI - AUTORITÀ PORTUALE - NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE DISPOSTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DENUNCIATA ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE PER ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, GIÀ IMPUGNATO IN VIA PRINCIPALE, RECANTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ASSUNTA INAPPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, NELLA REGIONE RICORRENTE, PER AVVENUTO ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA (LEGGE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 24 MAGGIO 2004, N. 17) - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO MERAMENTE ATTUATIVO DI UNA NORMA ASSOGGETTABILE, E DI FATTO ASSOGGETTATA, A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, deducendo la lesione delle proprie attribuzioni: a) perché il decreto di nomina si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; b) perché il procedimento, dal quale è scaturito il decreto ministeriale, non è neanche conforme, sotto più profili, a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità; c) perché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, non sarebbe applicabile l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004. Premesso che la circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, purché venga lamentata una menomazione delle attribuzioni autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità, nella specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia, individuando inequivocabilmente la menomazione delle proprie attribuzioni non già nel fatto che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa, deduce una lesione delle proprie attribuzioni derivante dalle modalità di esercizio del potere di nomina, prescritte dalla norma censurata, in via principale, di illegittimità costituzionale, sicché a questa – e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina – è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali, risultando l’atto impugnato meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
- Sul rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale in via principale e ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti attuativi delle norme impugnate, v. le citate sentenze n. 206/1975, n. 245/1985, n. 472/1995.
- Sulle questioni inerenti la disciplina legislativa della nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, v. la citata sentenza n. 378/2005.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in relazione al decreto in data 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alla delibera del Consiglio dei ministri in data 3 giugno 2004, concernenti la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, deducendo la lesione delle proprie attribuzioni: a) perché il decreto di nomina si fonda su una norma viziata da illegittimità costituzionale, e cioè sull'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; b) perché il procedimento, dal quale è scaturito il decreto ministeriale, non è neanche conforme, sotto più profili, a quello prescritto dalla norma viziata di incostituzionalità; c) perché, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, non sarebbe applicabile l'art. 6 del decreto-legge n. 136 del 2004. Premesso che la circostanza che un conflitto di attribuzioni sia sollevato nei confronti di un provvedimento amministrativo contestualmente al ricorso proposto in via principale avverso un atto avente forza di legge non è, di per sé, ostativa all'esame nel merito del conflitto, purché venga lamentata una menomazione delle attribuzioni autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità, nella specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia, individuando inequivocabilmente la menomazione delle proprie attribuzioni non già nel fatto che lo Stato si sarebbe appropriato di un potere che, viceversa, spetterebbe alla Regione, ma esclusivamente nella circostanza che lo Stato avrebbe esercitato malamente tale potere in danno della Regione, e cioè «senza previa intesa» con essa, deduce una lesione delle proprie attribuzioni derivante dalle modalità di esercizio del potere di nomina, prescritte dalla norma censurata, in via principale, di illegittimità costituzionale, sicché a questa – e non già, autonomamente, al provvedimento di nomina – è imputabile, come effetto derivato dalla sua illegittimità costituzionale, la lamentata menomazione delle attribuzioni regionali, risultando l’atto impugnato meramente attuativo di una norma assoggettabile, e di fatto assoggettata, a giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
- Sul rapporto tra giudizio di legittimità costituzionale in via principale e ricorso per conflitto di attribuzione avverso atti attuativi delle norme impugnate, v. le citate sentenze n. 206/1975, n. 245/1985, n. 472/1995.
- Sulle questioni inerenti la disciplina legislativa della nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Trieste, v. la citata sentenza n. 378/2005.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Consiglio dei ministri
03/06/2004
n.
art.
co.
decreto del Ministro dei trasporti
15/07/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte