Sentenza 387/2005 (ECLI:IT:COST:2005:387)
Massima numero 29893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29894
Titolo
SENT. 387/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DELLA REGIONE VENETO N. 2 DEL 2003 - QUESTIONE SOLLEVATA DALLO STATO IN RIFERIMENTO ALL’ART. 117, COMMA SECONDO, LETTERA A), COST. - LAMENTATA MANCATA ESPLICITAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO DELLA CENSURA - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
SENT. 387/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DELLA REGIONE VENETO N. 2 DEL 2003 - QUESTIONE SOLLEVATA DALLO STATO IN RIFERIMENTO ALL’ART. 117, COMMA SECONDO, LETTERA A), COST. - LAMENTATA MANCATA ESPLICITAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO DELLA CENSURA - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera a), e nono, della Costituzione, dell’art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata in relazione al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., sul presupposto che detto parametro, indicato nel ricorso, non sarebbe sorretto da specifiche argomentazioni, in quanto dall'atto introduttivo del giudizio è ricavabile che la disposizione censurata violerebbe i limiti generali posti dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale in materia di rapporti con Stati ed enti territoriali esteri, anche in relazione al limite generale della “politica estera” di cui al secondo comma, lettera a), dell’art. 117 Cost.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera a), e nono, della Costituzione, dell’art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata in relazione al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., sul presupposto che detto parametro, indicato nel ricorso, non sarebbe sorretto da specifiche argomentazioni, in quanto dall'atto introduttivo del giudizio è ricavabile che la disposizione censurata violerebbe i limiti generali posti dalla Costituzione alla potestà legislativa regionale in materia di rapporti con Stati ed enti territoriali esteri, anche in relazione al limite generale della “politica estera” di cui al secondo comma, lettera a), dell’art. 117 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
09/01/2003
n. 2
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte