Sentenza 387/2005 (ECLI:IT:COST:2005:387)
Massima numero 29894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29893


Titolo
SENT. 387/05 B. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NORME DELLA REGIONE VENETO A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO - INTERVENTI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI O DI PARTICOLARI EVENTI SOCIALI, ECONOMICI O POLITICI - POTERE DELLA GIUNTA REGIONALE DI STIPULARE CON IL GOVERNO ESTERO INTERESSATO ACCORDI CHE PREVEDANO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI CITTADINI VENETI - DENUNCIATA ESORBITANZA DAL POTERE DELLE REGIONI DI CONCLUDERE INTESE CON ENTI TERRITORIALI INTERNI AD ALTRI STATI NEI CASI E CON LE FORME DISCIPLINATI DA LEGGI STATALI - INVASIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - QUESTIONE SOLLEVATA IN MANCANZA DI NORMATIVA STATALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 117, COMMA NONO, COST. E SULLA BASE DELL’ASSERITO CARATTERE AUTOAPPLICATIVO, IN SENSO MARCATAMENTE RESTRITTIVO, DI TALE DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENUTA DISCIPLINA, CON LEGGE N. 131 DEL 2003, DELLA MATERIA DELLE INTESE E DEGLI ACCORDI STIPULABILI DALLE REGIONI CON STATI ESTERI E CON ENTI SUBSTATALI STRANIERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera a), e nono, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, il quale prevede che la Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 – e cioè dei cittadini italiani emigrati nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in un Comune veneto ed abbiano maturato una residenza all'estero di almeno cinque anni - ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare. La questione è stata infatti sollevata sul presupposto della mancanza – al momento della pubblicazione della legge regionale – di una disciplina statale di dettaglio e del carattere autoapplicativo (in senso marcatamente restrittivo) del nono comma dell'art. 117 Cost., e successivamente alla proposizione del ricorso è entrata in vigore la legge statale per l'esercizio del potere estero regionale riconosciuto direttamente dalla Costituzione (art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131), in relazione alla quale, nella sentenza n. 238 del 2004, si è affermato che le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato, consistenti nella riserva allo Stato della competenza sulla politica estera, nell’ammissibilità di un'attività internazionale delle Regioni e nella subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale, fermo restando l’espresso riconoscimento di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali.

- Sul “potere estero” delle Regioni, v. la citata sentenza n. 238/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  09/01/2003  n. 2  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 9

Altri parametri e norme interposte