Sentenza 388/2005 (ECLI:IT:COST:2005:388)
Massima numero 29895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Titolo
SENT. 388/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONI PROPOSTE DALLO STATO NEI CONFRONTI DI LEGGE REGIONALE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA INTERPOSTA E DI QUELLA CONTENENTE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE ASSERITAMENE VIOLATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INCIDENZA SUL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.
SENT. 388/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONI PROPOSTE DALLO STATO NEI CONFRONTI DI LEGGE REGIONALE - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA INTERPOSTA E DI QUELLA CONTENENTE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE ASSERITAMENE VIOLATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INCIDENZA SUL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.
Testo
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, non è influente l'abrogazione di quest’ultima disposizione e dell'art. 97 del d.lgs. n. 490 del 1999, invocati rispettivamente come norma interposta e come disposizione determinante un principio fondamentale, in quanto la norma abrogatrice – art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – è entrata in vigore nel maggio 2004 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, sollevate in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere s) e l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché all'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, non è influente l'abrogazione di quest’ultima disposizione e dell'art. 97 del d.lgs. n. 490 del 1999, invocati rispettivamente come norma interposta e come disposizione determinante un principio fondamentale, in quanto la norma abrogatrice – art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – è entrata in vigore nel maggio 2004 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
23/12/2003
n. 29
art. 2
co. 2
legge della Regione Puglia
23/12/2003
n. 29
art. 2
co. 8
legge della Regione Puglia
23/12/2003
n. 29
art. 3
co. 2
legge della Regione Puglia
23/12/2003
n. 29
art. 3
co. 3
legge della Regione Puglia
23/12/2003
n. 29
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2000
n. 283
art.
decreto legislativo 29/10/1999
n. 490
art. 97