Sentenza 388/2005 (ECLI:IT:COST:2005:388)
Massima numero 29896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29895  29897  29898  29899


Titolo
SENT. 388/05 B. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - BENI DEMANIALI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRATTURI - RICORSO DELLO STATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 118 COST. - MANCATA CONTESTAZIONE DEL FATTO CHE LA REGIONE ABBIA LEGIFERATO SUI TRATTURI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 9 e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, concernente la disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi, in quanto non è contestato dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri il fatto in sé che la Regione abbia legiferato sui tratturi e sulla loro valorizzazione quali testimonianze del passato, sicché resta privo di fondamento il richiamo agli indicati parametri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 2  co. 2

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 2  co. 8

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 3  co. 2

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 3  co. 3

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte