Sentenza 388/2005 (ECLI:IT:COST:2005:388)
Massima numero 29898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/10/2005;  Decisione del  11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29895  29896  29897  29899


Titolo
SENT. 388/05 D. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - BENI DEMANIALI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRATTURI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER LA GIUNTA REGIONALE, ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, DI AUTORIZZARE LA REALIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE NELLE AREE TRATTURALI INDICATE E DEFINITE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - PREVISIONE DELLA SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE ALL’IMPOSIZIONE DEL VINCOLO ARCHEOLOGICO, PREVIO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENALE - NATURA VINCOLANTE DI TUTTI I PARERI DELLE SOPRINTENDENZE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE - CARATTERE AGGIUNTIVO DELLA SANATORIA ED EFFETTO SOSTITUTIVO SOLO RISPETTO AL PREZZO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere l) e s), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29, il quale prevede che la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1 (comma 2), e disciplina le condizioni per la regolarizzazione delle costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge (comma 3). La previsione della costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza, alla quale perciò spetta il potere di impedirla qualora ne possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo, mentre per quel che riguarda la regolarizzazione delle opere già esistenti, ma successive alla imposizione del vincolo di cui al comma 3 dell'art. 3, l’efficacia vincolante del parere della Soprintendenza, pur non essendo espressamente prevista, è desumibile da una corretta lettura della disposizione nel contesto della normativa in cui è inserita e alla luce dei principi costituzionali, tanto più che la disposizione censurata fa salvi tutti gli altri vincoli territoriali e condiziona espressamente la regolarizzazione alla conformità alla vigente normativa, il che comporta che il parere della Soprintendenza, da intendere vincolante, si aggiunge alla disciplina generale sulle sanatorie e la sostituisce soltanto per quanto concerne il prezzo, con il che deve escludersi anche la denunciata interferenza con «la materia penale».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 3  co. 2

legge della Regione Puglia  23/12/2003  n. 29  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte