Ordinanza 390/2005 (ECLI:IT:COST:2005:390)
Massima numero 29901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/10/2005; Decisione del
11/10/2005
Deposito del 14/10/2005; Pubblicazione in G. U. 19/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 390/05. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL CARICO COMPLESSIVO RELATIVO A IVA, IRPEF ED IRAP PER EFFETTO DELL’UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - TERMINE DI DECADENZA - MANCATA FISSAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA CARENTE DEI DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 390/05. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL CARICO COMPLESSIVO RELATIVO A IVA, IRPEF ED IRAP PER EFFETTO DELL’UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - TERMINE DI DECADENZA - MANCATA FISSAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA CARENTE DEI DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. la citata ordinanza n. 235/2005.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. la citata ordinanza n. 235/2005.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 57
co.
decreto del Presidente della Repubblica
26/09/1973
n. 600
art. 43
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 17
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 6
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 25
co.
decreto legislativo
27/04/2001
n. 193
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte