Regioni (competenza concorrente) - In genere - Inerzia del legislatore statale nella individuazione dei principi fondamentali della materia - Possibilità di intervento del legislatore regionale (c.d. cedevolezza invertita) - Limiti - Necessità di attuazione del diritto europeo - Estensione del principio della cedevolezza invertita a tutte le materie di competenza concorrente - Esclusione. (Classif. 217001).
Il principio della c.d. “cedevolezza invertita”, deve essere letto alla luce del contesto normativo di attuazione del diritto eurounitario e in special modo delle direttive dell’Unione, stante il riferimento a un preciso meccanismo previsto dalla legislazione statale sull’attuazione delle direttive europee (legge n. 234 del 2012, che trova indirettamente conferma nell’art. 1, comma 3, della legge n. 131 del 2003), che, seppure riconosce alle regioni il potere di intervenire nelle materie di competenza concorrente senza dover attendere la normativa di principio statale, non introduce una generale deroga al riparto costituzionale delle competenze legislative. Nelle materie di competenza concorrente, resta, quindi, riservata al legislatore statale l’individuazione dei principi fondamentali della materia e resta, parimenti, fermo l’obbligo costituzionale delle regioni – direttamente derivante dall’art. 117, terzo comma, Cost. – di conformarsi alle disposizioni di principio, anche sopravvenute, dettate dalla legge statale. È pertanto evidente che il richiamo alla “cedevolezza invertita” non può, e non deve, essere inteso come il riferimento a – né tantomeno come un’affermazione dell’esistenza di – un principio costituzionale implicito recante una deroga al riparto delle competenze legislative delineate dall’art. 117 Cost. Pertanto, il richiamo alla “cedevolezza invertita”, intesa quale generale potere delle regioni, nelle materie di potestà legislativa concorrente, di dettare una disciplina di principio surrogatoria di quella statale, non ha fondamento costituzionale. (Precedenti: S. 89/2025 - mass. 46824; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 398/2006 - mass. 30815; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 196/2003 - mass. 27786; S. 94/2003 - mass. 27655).
Se le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, tuttavia in tali circostanze i principi fondamentali possono e devono essere tratti non solo dalle leggi statali espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dalla normativa statale già in vigore. (Precedenti: S. 424/2005 - mass. 29955; S. 120/2005 - mass. 29286; S. 359/2003 - mass. 28118; S. 196/2003 - mass. mass. 27784; S. 282/2002 - mass. 27187).