Sentenza 391/2005 (ECLI:IT:COST:2005:391)
Massima numero 29902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Massime associate alla pronuncia:  29903  29904


Titolo
SENT. 391/05 A. COSTITUZIONE DELLA PARTE IN GIUDIZIO – REGIONE PUGLIA - ATTO DEPOSITATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DECORRENTE DALLA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.

Atti oggetto del giudizio

norme integrative giudizi davanti alla Corte cost    n.   art. 23  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte