Sentenza 391/2005 (ECLI:IT:COST:2005:391)
Massima numero 29904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Titolo
SENT. 391/05 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA - CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - PROLUNGAMENTO DELLA GIORNATA DI CACCIA PER UN’ORA DOPO IL TRAMONTO NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI ACQUATICI DA APPOSTAMENTO IN PROSSIMITÀ DI MASSE D’ACQUA STAGNANTE O CORRENTE - MANCATO RISPETTO DEGLI 'STANDARDS' DI TUTELA UNIFORME DETTATI DALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 391/05 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE PUGLIA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA - CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - PROLUNGAMENTO DELLA GIORNATA DI CACCIA PER UN’ORA DOPO IL TRAMONTO NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI ACQUATICI DA APPOSTAMENTO IN PROSSIMITÀ DI MASSE D’ACQUA STAGNANTE O CORRENTE - MANCATO RISPETTO DEGLI 'STANDARDS' DI TUTELA UNIFORME DETTATI DALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: detta norma, procrastinando sino a un’ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
- Sulla delimitazione temporale del prelievo venatorio quale mezzo per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili cfr. sentt. n. 536 del 2002, n. 226 e n. 311 del 2003.
Illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: detta norma, procrastinando sino a un’ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
- Sulla delimitazione temporale del prelievo venatorio quale mezzo per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili cfr. sentt. n. 536 del 2002, n. 226 e n. 311 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/08/2003
n. 15
art.
co.
legge regionale
13/08/1998
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 7