Sentenza 392/2005 (ECLI:IT:COST:2005:392)
Massima numero 29905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 392/05. CACCIA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PIANI DI ABBATTIMENTO DI SPECIE FAUNISTICHE RITENUTE NOCIVE ALLE COLTURE E ALLA FAUNA PROTETTA - PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI PIANI ANCHE DELLE RISERVE DI CACCIA REGIONALE, QUALIFICATE CONDUTTORI DEI FONDI A FINI FAUNISTICO-VENATORI, A MEZZO DEI CACCIATORI AD ESSE ISCRITTI - IRRAGIONEVOLE AMPLIAMENTO, NON TRATTANDOSI NELLA SPECIE DI ATTIVITÀ VENATORIA, DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ESECUZIONE DEI PIANI - INOSSERVANZA DEI LIMITI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA (LEGGE N. 157/1992) ED ESORBITANZA DALLA POTESTÀ INTEGRATIVA - ATTUATIVA ATTRIBUITA DALLO STATUTO AL LEGISLATORE REGIONALE IN MATERIA DI CACCIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 6, numero 3, e all’art. 4, numero 3, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e all’art. 116, primo comma, della Costituzione, dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall’art. 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20, limitatamente alle parole “quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2”. La norma censurata qualifica le Riserve di caccia “quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi”, facendo, così, rientrare le Riserve – e per esse i cacciatori assegnati – tra i soggetti autorizzati all’esecuzione dei piani di abbattimento: non trattandosi, nella specie, di attività venatoria, il previsto ampliamento risulta irragionevole e in quanto tale si pone come esorbitante rispetto alla potestà integrativo-attuativa che l’art. 6, numero 3, dello Statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  31/12/1999  n. 30  art. 7  co. 3

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/09/2001  n. 20  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Costituzione  art. 116  co. 1

Altri parametri e norme interposte