Sentenza 393/2005 (ECLI:IT:COST:2005:393)
Massima numero 29906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Titolo
SENT. 393/05 A. COSTITUZIONE DELLA PARTE IN GIUDIZIO - REGIONE UMBRIA - ATTO DEPOSITATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DECORRENTE DALLA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 393/05 A. COSTITUZIONE DELLA PARTE IN GIUDIZIO - REGIONE UMBRIA - ATTO DEPOSITATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO DI VENTI GIORNI DECORRENTE DALLA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte resistente laddove l’atto di costituzione sia stato depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla data del deposito del ricorso, dal momento che i termini di costituzione debbono ritenersi perentori anche per la parte resistente.
Atti oggetto del giudizio
norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
n.
art. 23
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte