Sentenza 393/2005 (ECLI:IT:COST:2005:393)
Massima numero 29908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Titolo
SENT. 393/05 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE UMBRIA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEL PERIODO VENATORIO - POSSIBILITÀ CHE IL CALENDARIO REGIONALE ANTICIPI AL PRIMO GIORNO UTILE DI SETTEMBRE L’APERTURA DELLA CACCIA PER ALCUNE SPECIE - DENUNCIATA DEROGA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA ED INOSSERVANZA DEGLI 'STANDARD' MINIMI DI TUTELA DELLA FAUNA PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - ESCLUSIONE - RINVIO ESPRESSO DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE DENUNCIATA ALLE PROCEDURE, ALLE CONDIZIONI ED AI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE STATALE N. 157 DEL 1992, ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409/CEE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 393/05 C. CACCIA - NORME DELLA REGIONE UMBRIA PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEL PERIODO VENATORIO - POSSIBILITÀ CHE IL CALENDARIO REGIONALE ANTICIPI AL PRIMO GIORNO UTILE DI SETTEMBRE L’APERTURA DELLA CACCIA PER ALCUNE SPECIE - DENUNCIATA DEROGA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLA POTESTÀ ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA ED INOSSERVANZA DEGLI 'STANDARD' MINIMI DI TUTELA DELLA FAUNA PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA - ESCLUSIONE - RINVIO ESPRESSO DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE DENUNCIATA ALLE PROCEDURE, ALLE CONDIZIONI ED AI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE STATALE N. 157 DEL 1992, ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409/CEE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto la norma censurata, stabilendo che la Giunta regionale può prevedere una diversa data di inizio del calendario venatorio relativamente ad alcune specie “ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”, non viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di fissazione di standards minimi di tutela della fauna, non discostandosi da quanto previsto nel citato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto la norma censurata, stabilendo che la Giunta regionale può prevedere una diversa data di inizio del calendario venatorio relativamente ad alcune specie “ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”, non viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di fissazione di standards minimi di tutela della fauna, non discostandosi da quanto previsto nel citato art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
29/07/2003
n. 17
art. 3
co.
legge regionale
17/05/1994
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 2