Sentenza 394/2005 (ECLI:IT:COST:2005:394)
Massima numero 29909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 394/05. FAMIGLIA - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL GENITORE AFFIDATARIO DELLA PROLE NATURALE, IL QUALE NON SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE ASSEGNATO - POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO CHE RICONOSCE IL DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ RISPETTO AL REGIME DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DI PROLE LEGITTIMA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI E CONTRASTO CON LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI TUTELA DELLA FILIAZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, in quanto il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione.

- V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull’immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 261  co. 

codice civile    n.   art. 147  co. 

codice civile    n.   art. 148  co. 

codice civile    n.   art. 2643  co. 

codice civile    n.   art. 2652  co. 

codice civile    n.   art. 2653  co. 

codice civile    n.   art. 2657  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte