Ordinanza 395/2005 (ECLI:IT:COST:2005:395)
Massima numero 29910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 21/10/2005; Pubblicazione in G. U. 26/10/2005
Massime associate alla pronuncia:
29911
Titolo
ORD. 395/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO, IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA LOCUZIONE "SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLA FATTISPECIE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 395/05 A. STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO, IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA LOCUZIONE "SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLA FATTISPECIE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L’impiego della clausola elastica “senza giustificato motivo” nell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non comporta violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacchè la finalità dell’incriminazione (rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato) ed il quadro normativo in cui si innesta, consentono comunque al giudice di stabilire il significato di tale formula, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato e correlativamente permettono al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. E’, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione.
- V., citate, sentenza n. 5 del 2004 e ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004.
L’impiego della clausola elastica “senza giustificato motivo” nell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non comporta violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacchè la finalità dell’incriminazione (rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato) ed il quadro normativo in cui si innesta, consentono comunque al giudice di stabilire il significato di tale formula, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato e correlativamente permettono al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. E’, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione.
- V., citate, sentenza n. 5 del 2004 e ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte