Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della legislazione statale in materia di trattamento accessorio - Natura di principi di coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità anche alle autonomie speciali, in quanto facenti parte della finanza pubblica allargata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale). (Classif. 131011).
I principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche alle autonomie speciali, poiché la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Le modalità e criteri di incremento del salario accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, stabiliti dalla legislazione statale, sono vincolanti poiché sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45059; S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271; S. 62/2017 - mass. 39498; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 412/2007 - mass. 31925; S. 169/2007; S. 82/2007; S. 417/2005; S. 353/2004; S. 36/2004).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al trattamento accessorio nel comparto della contrattazione collettiva regionale, prevede la possibilità di superare i limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale. La norma regionale impugnata dal Governo - entrata in vigore prima dell'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, norma che, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, prevede criteri e limitazioni alla possibilità di superare la spesa relativa al trattamento economico accessorio - vìola la competenza statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, in quanto avrebbe dovuto rispettare il limite di spesa posto originariamente dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017).