Sentenza 397/2005 (ECLI:IT:COST:2005:397)
Massima numero 29914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Titolo
SENT. 397/05 B. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - NORME APPLICATIVE DELLA REGIONE MOLISE - AUMENTO DEL TRIBUTO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2005, OLTRE IL TERMINE (31 LUGLIO DI OGNI ANNO PER L’ANNO SUCCESSIVO) ASSEGNATO ALLA REGIONE PER PROVVEDERE - VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 397/05 B. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - NORME APPLICATIVE DELLA REGIONE MOLISE - AUMENTO DEL TRIBUTO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2005, OLTRE IL TERMINE (31 LUGLIO DI OGNI ANNO PER L’ANNO SUCCESSIVO) ASSEGNATO ALLA REGIONE PER PROVVEDERE - VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006. Tale tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, va considerato statale e non “proprio” della Regione, con la conseguenza che la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare. Sul punto, l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 attribuisce alla Regione il compito di determinare l’ammontare del tributo entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo e dispone che, laddove l’importo non sia stabilito entro tale scadenza, venga prorogata la misura vigente. In violazione di tale disposizione, l’art. 1 censurato, pur essendo intervenuto successivamente al 31 luglio 2004, stabilisce che la nuova determinazione del tributo – dallo stesso introdotta – abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006.
Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1 gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006. Tale tributo, istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, va considerato statale e non “proprio” della Regione, con la conseguenza che la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, della Costituzione ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare. Sul punto, l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 attribuisce alla Regione il compito di determinare l’ammontare del tributo entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo e dispone che, laddove l’importo non sia stabilito entro tale scadenza, venga prorogata la misura vigente. In violazione di tale disposizione, l’art. 1 censurato, pur essendo intervenuto successivamente al 31 luglio 2004, stabilisce che la nuova determinazione del tributo – dallo stesso introdotta – abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
13/01/2003
n. 1
art. 6
co. 2
legge della Regione Molise
31/08/2004
n. 18
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 29