Sentenza 397/2005 (ECLI:IT:COST:2005:397)
Massima numero 29915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Titolo
SENT. 397/05 C. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - NORME APPLICATIVE DELLA REGIONE MOLISE - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’IMPOSTA PER I RIFIUTI DEI SETTORI MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO IN MISURA ECCEDENTE QUELLA MASSIMA DISPOSTA DALLA RELATIVA LEGGE STATALE (ART. 3, COMMA 29, DELLA LEGGE N. 549/1995) - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE PER EFFETTO DELL’ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA QUESTIONE E DELLO 'IUS SUPERVENIENS' (NON EVOCATO), CHE HA APPORTATO MODIFICAZIONI IN MATERIA (LEGGE18 APRILE 2005, N. 62, ART. 26) - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 397/05 C. IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI - NORME APPLICATIVE DELLA REGIONE MOLISE - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELL’IMPOSTA PER I RIFIUTI DEI SETTORI MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO IN MISURA ECCEDENTE QUELLA MASSIMA DISPOSTA DALLA RELATIVA LEGGE STATALE (ART. 3, COMMA 29, DELLA LEGGE N. 549/1995) - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE PER EFFETTO DELL’ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA QUESTIONE E DELLO 'IUS SUPERVENIENS' (NON EVOCATO), CHE HA APPORTATO MODIFICAZIONI IN MATERIA (LEGGE18 APRILE 2005, N. 62, ART. 26) - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico e sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, per effetto dell’accoglimento della questione di legittimità del medesimo art. 6, relativamente alla parte in cui prevede un aumento del suddetto tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006, la censurata norma regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, e a quella data la disposizione invocata come norma interposta non sarà più in vigore, poichè nelle more del giudizio di legittimità costituzionale l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 è stato sostituito dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo e le categorie dei rifiuti di riferimento.
E’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico e sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, per effetto dell’accoglimento della questione di legittimità del medesimo art. 6, relativamente alla parte in cui prevede un aumento del suddetto tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2005 anziché dal 1° gennaio 2006, la censurata norma regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, e a quella data la disposizione invocata come norma interposta non sarà più in vigore, poichè nelle more del giudizio di legittimità costituzionale l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 è stato sostituito dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo e le categorie dei rifiuti di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
13/01/2003
n. 1
art. 6
co. 2
legge della Regione Molise
31/08/2004
n. 18
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte