Ordinanza 399/2005 (ECLI:IT:COST:2005:399)
Massima numero 29917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 399/05. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI BOLLATURA E DI VIDIMAZIONE DEI PRESCRITTI REGISTRI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANCATA DEPENALIZZAZIONE - INTRINSECA IRRAZIONALITÀ RISPETTO ALLA PREVISTA DEPENALIZZAZIONE DELLA PIÙ GRAVE CONDOTTA DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA DEGLI STESSI REGISTRI - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCOMPLETA VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE, NONCHÉ INCIDENZA DELLA SOLLECITATA PRONUNCIA ADDITIVA SULLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 221-bis, secondo comma, del t.u.l.p.s., reso con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella – relativa all’obbligo di bollatura o di vidimazione dei registri prescritti - di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione del t.u., reso con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per inadeguata motivazione, da parte del giudice a quo, in ordine all’impossibilità di dare alla norma impugnata un’interpretazione conforme a Costituzione. L’autorità remittente, infatti, dando esclusivo rilievo al dato letterale della mancata esplicita inclusione della violazione delle modalità di tenuta del registro nella norma impugnata, la quale comprende, invece, tra quelle depenalizzate, la violazione dell’obbligo, ritenuto “principale”, di tenuta del registro stesso, di cui all’art. 128 del t.u., ritiene di non poter risolvere la questione sollevata “mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s.”: ma in tal modo il giudice a quo non esperisce integralmente il percorso interpretativo, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del t.u. sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che “prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale”. La richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell’art. 221-bis del t.u., inoltre, comporterebbe che, per la differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma, la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta, non costituzionalmente vincolata, rimessa come tale alla discrezionalità del legislatore.
- Rientra nella discrezionalità del legislatore la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative: cfr. sent. n. 144 del 2005 e ord. n. 262 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 221  co. 2

decreto legislativo  13/07/1994  n. 480  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte