Ordinanza 400/2005 (ECLI:IT:COST:2005:400)
Massima numero 29918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 400/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGATORIETÀ INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE PERICOLOSITÀ DEL VEICOLO - POSSIBILE CONFISCA DEL VEICOLO SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA, PUR SE APPARTENENTE A DISABILE NON ABBIENTE NON IN GRADO DI PAGARE L’ELEVATA SANZIONE PECUNIARIA - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI IN BASE ALLE CONDIZIONI PERSONALI ED ECONOMICHE - INADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 400/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - OBBLIGATORIETÀ INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE PERICOLOSITÀ DEL VEICOLO - POSSIBILE CONFISCA DEL VEICOLO SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA, PUR SE APPARTENENTE A DISABILE NON ABBIENTE NON IN GRADO DI PAGARE L’ELEVATA SANZIONE PECUNIARIA - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI IN BASE ALLE CONDIZIONI PERSONALI ED ECONOMICHE - INADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile, atteso che l’ordinanza di remissione non è adeguatamente motivata in punto di non manifesta infondatezza e, limitatamente alla confisca del veicolo, anche in punto di rilevanza.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile, atteso che l’ordinanza di remissione non è adeguatamente motivata in punto di non manifesta infondatezza e, limitatamente alla confisca del veicolo, anche in punto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 193
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 193
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 193
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 3
co. 19
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte