Ordinanza 401/2005 (ECLI:IT:COST:2005:401)
Massima numero 29919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 401/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - FORMALITÀ OBBLIGATORIE - RICHIESTA DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. E RICHIESTA DI RINNOVO O AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO UNICO E INDIFFERENZIATO PER L’INOSSERVANZA DI UNO SOLO O DI ENTRAMBI I PRECETTI - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONI DISTINTE PER CIASCUNA VIOLAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI TOTALMENTE O SOLO PARZIALMENTE INADEMPIENTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL GIUSTO PROCESSO - RICONDUCIBILITÀ DELLA CENSURA DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO ALLA MANCATA ADOZIONE DI UN CRITERIO DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - POSSIBILITÀ DI GRADUARE LA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei precedenti commi 1 e 2, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti. Tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: un siffatto contrasto, come del resto la prospettata disparità di trattamento, non sono ravvisabili nella specie, a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, perché la scelta del legislatore si è tradotta sì nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo che stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2, ma tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una “forbice” edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, che ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2.
- L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché questa non sia esercitata in modo da confliggere manifestamente con il canone della ragionevolezza: cfr., da ultimo, sent. n. 144 del 2005. e ordd. n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 94  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 94  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte