Ordinanza 402/2005 (ECLI:IT:COST:2005:402)
Massima numero 29920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/10/2005; Decisione del
12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 402/05. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE (CONDONO 1982) - PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CON RICHIESTA DI DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE IN MATERIA DI I.V.A. (ANNI 1977-1981) - PRESENTAZIONE PER IL 1981 DI DICHIARAZIONE ANNUALE A CREDITO CON RICHIESTA DI COMPUTAZIONE DELL’INTERA ECCEDENZA DI IMPOSTA IN DETRAZIONE NELL’ANNO SUCCESSIVO ANZICHÉ CON RICHIESTA DI RIMBORSO - OBBLIGATORIETÀ DELLA RINUNCIA AL CREDITO NEL SOLO CASO DI RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL’ECCEDENZA NELL’ANNO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - DIVERSITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 402/05. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE (CONDONO 1982) - PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CON RICHIESTA DI DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE IN MATERIA DI I.V.A. (ANNI 1977-1981) - PRESENTAZIONE PER IL 1981 DI DICHIARAZIONE ANNUALE A CREDITO CON RICHIESTA DI COMPUTAZIONE DELL’INTERA ECCEDENZA DI IMPOSTA IN DETRAZIONE NELL’ANNO SUCCESSIVO ANZICHÉ CON RICHIESTA DI RIMBORSO - OBBLIGATORIETÀ DELLA RINUNCIA AL CREDITO NEL SOLO CASO DI RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL’ECCEDENZA NELL’ANNO SUCCESSIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - DIVERSITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., dell'art. 28, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui prevede la non applicazione per l'anno 1981 ed eventualmente per i precedenti anni, della definizione automatica solo a carico di coloro che hanno presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione del credito in detrazione nell'anno successivo e nella parte in cui tale definizione è ammessa qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito che, in ogni caso deve superare lire 200.000 per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma». La disparità di trattamento denunciata trova infatti giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, vale a dire di opzione per il rimborso del credito dell'IVA relativo al 1981, ovvero di opzione per il computo nell'anno 1982 dell'intera eccedenza, avuto riguardo alle differenti modalità di realizzazione del credito del contribuente ed alla loro diversa influenza sul perseguimento delle finalità proprie del condono c. d. “tombale” previsto dall’art. 28 del decreto-legge n. 429 del 1982: la scelta del legislatore, nella prima ipotesi, meno frequente, di non subordinare il condono alla rinuncia del credito e di tener fermo il potere di accertamento, e di condizionare invece, nella seconda ipotesi, l’accesso al condono alla rinunzia al credito dell’IVA, piuttosto che riconoscere il credito stesso previa verifica della sua sussistenza, comportante una onerosa e più diffusa attività di controllo, è diretta a non frustrare la finalità perseguita, propria del condono “tombale” in esame, di definizione semplificata, spedita e globale delle pendenze tributarie. L'evocazione a parametro dell'art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, è, poi, non pertinente, riguardando la denunciata normativa sul condono la disciplina della definizione delle pendenze tributarie.
- Sulle finalità dei condoni fiscali, cfr. sentt. n. 33 del 1981, n. 172 del 1986 e n. 321 del 1995, nonché ordd. n. 361 del 1992 e n. 550 del 2000.
- Sulla non pertinenza dell’art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, in tema di definizione agevolata delle pendenze tributarie, v., ancora, sent. n. 172 del 1986.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., dell'art. 28, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui prevede la non applicazione per l'anno 1981 ed eventualmente per i precedenti anni, della definizione automatica solo a carico di coloro che hanno presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione del credito in detrazione nell'anno successivo e nella parte in cui tale definizione è ammessa qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito che, in ogni caso deve superare lire 200.000 per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma». La disparità di trattamento denunciata trova infatti giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, vale a dire di opzione per il rimborso del credito dell'IVA relativo al 1981, ovvero di opzione per il computo nell'anno 1982 dell'intera eccedenza, avuto riguardo alle differenti modalità di realizzazione del credito del contribuente ed alla loro diversa influenza sul perseguimento delle finalità proprie del condono c. d. “tombale” previsto dall’art. 28 del decreto-legge n. 429 del 1982: la scelta del legislatore, nella prima ipotesi, meno frequente, di non subordinare il condono alla rinuncia del credito e di tener fermo il potere di accertamento, e di condizionare invece, nella seconda ipotesi, l’accesso al condono alla rinunzia al credito dell’IVA, piuttosto che riconoscere il credito stesso previa verifica della sua sussistenza, comportante una onerosa e più diffusa attività di controllo, è diretta a non frustrare la finalità perseguita, propria del condono “tombale” in esame, di definizione semplificata, spedita e globale delle pendenze tributarie. L'evocazione a parametro dell'art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, è, poi, non pertinente, riguardando la denunciata normativa sul condono la disciplina della definizione delle pendenze tributarie.
- Sulle finalità dei condoni fiscali, cfr. sentt. n. 33 del 1981, n. 172 del 1986 e n. 321 del 1995, nonché ordd. n. 361 del 1992 e n. 550 del 2000.
- Sulla non pertinenza dell’art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, in tema di definizione agevolata delle pendenze tributarie, v., ancora, sent. n. 172 del 1986.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/07/1982
n. 429
art. 28
co. 4
legge
07/08/1982
n. 516
art.
co.
decreto-legge
10/07/1982
n. 429
art. 28
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte