Ordinanza 403/2005 (ECLI:IT:COST:2005:403)
Massima numero 29921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  12/10/2005;  Decisione del  12/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 403/05. REGIONE SICILIANA - SANITÀ PUBBLICA - PREVISIONE DELLA CONTESTUALE TITOLARITÀ DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL CON QUELLO DI DIPENDENTE DELLA MEDESIMA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - DENUNCIATA DISTORSIONE DELLA POSIZIONE D’IMPARZIALITÀ RICHIESTA PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI DI ELEVATO LIVELLO DI RESPONSABILITÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE USL CHE INSISTONO SUL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BENEFICI IN FAVORE DI FAMILIARI TALASSEMICI - ESTENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE DELL'INDENNITÀ VITALIZIA PREVISTA CON LEGGE STATALE A FAVORE DEI PORTATORI DI TALASSEMIA - PREVISIONE DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ CHILOMETRICA AI TALASSEMICI SOGGETTI A CURE IN LOCALITÀ A "DIVERSI CHILOMETRI DA QUELLA DI RESIDENZA - DENUNCIATA INCONDIZIONATA ULTRATTIVITÀ DELL'EROGAZIONE DEL VITALIZIO - LAMENTATA PREVISIONE DI NUOVI E/O MAGGIORI ONERI PER IL BILANCIO REGIONALE SENZA INDICAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA PROMULGAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall' Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005, recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”: l’art. 10 consentirebbe la contestuale titolarità ed esercizio, in capo al medesimo soggetto, della carica di direttore generale di una Azienda USL operante nel territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente; l’art. 11 estende al coniuge convivente l'indennità prevista a favore dei talassemici, in caso di morte del beneficiario; l’art. 12 prevede la corresponsione dell’indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a “diversi chilometri” da quella di residenza. Essendo stata la delibera legislativa promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Cessazione della materia del contendere a seguito di promulgazione parziale di legge della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate: sent. n. 351 del 2003, nonché ordd. n. 32 e n. 131 del 2004; ordd. n. 169 e n. 293 del 2005.

Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  22/02/2005  n.   art. 10  co. 

delibera legislativa Regione Siciliana  22/02/2005  n.   art. 11  co. 

delibera legislativa Regione Siciliana  22/02/2005  n.   art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte