Sentenza 255/2022 (ECLI:IT:COST:2022:255)
Massima numero 45237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45233  45234  45235  45236  45238  45239  45240  45241  45242


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Trattamento economico dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di alterare le regole dei rapporti privati (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Sardegna che, in relazione alle necessità determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli ultimi cinque anni presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, di transitare nell'amministrazione regionale mediante cessione del contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza). (Classif. 131011).

Testo

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, in relazione alle necessità determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli ultimi cinque anni presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, di transitare nell'amministrazione regionale mediante cessione del contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in quanto si pone in contrasto con la normativa statale in materia di mobilità, come disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 3, lett. a, dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, incontra, secondo quanto previsto dallo statuto stesso, i limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come espressi nella richiamata norma statale). (Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 172/2018 - mass. 40163).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  22/11/2021  n. 17  art. 5  co. 25

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte