Ordinanza 404/2005 (ECLI:IT:COST:2005:404)
Massima numero 29923
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 25/10/2005; Pubblicazione in G. U. 02/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 404/05. PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO, DI OPERE EDILIZIE IN ASSENZA DI CONCESSIONE E/O IN DIFFORMITÀ DALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE - ISPEZIONE ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ “VILLA LA CERTOSA” - ASSOGGETTAMENTO DELL’AREA A SEGRETO DI STATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO E CONFERMA DEL SEGRETO CON NOTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DEL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ, SOTTO VARI PROFILI, DEL SEGRETO, CON CONSEGUENTE LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SUCCESSIVO CONSENSO DELL’ISPEZIONE - ESECUZIONE DELLA STESSA - SOPRAVVENUTO DIFETTO DEL REQUISITO OGGETTIVO DEL CONFLITTO PER ESSERE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
ORD. 404/05. PUBBLICO MINISTERO - ATTIVITÀ DI INDAGINE IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO, DI OPERE EDILIZIE IN ASSENZA DI CONCESSIONE E/O IN DIFFORMITÀ DALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE - ISPEZIONE ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ “VILLA LA CERTOSA” - ASSOGGETTAMENTO DELL’AREA A SEGRETO DI STATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO E CONFERMA DEL SEGRETO CON NOTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DEL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DEDOTTA ILLEGITTIMITÀ, SOTTO VARI PROFILI, DEL SEGRETO, CON CONSEGUENTE LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SUCCESSIVO CONSENSO DELL’ISPEZIONE - ESECUZIONE DELLA STESSA - SOPRAVVENUTO DIFETTO DEL REQUISITO OGGETTIVO DEL CONFLITTO PER ESSERE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
Testo
È inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004, che ha disposto l'assoggettamento dell'area in località Punta della Volpe, denominata “Villa La Certosa”, al segreto di Stato di cui all'art. 12 della legge n. 801 del 1997, interdicendone l'accesso «allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi», nonché in relazione alla nota del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004, che, a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha confermato l'esistenza del segreto di Stato sulla predetta area, atti che, secondo la ricorrente, avevano inibito ad essa Procura l’ispezione all’interno della proprietà “Villa La Certosa”, nell’ambito dell’attività di indagine relativa alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate. Nelle more del giudizio di delibazione sull’ammissibilità del conflitto, infatti, è intervenuta una nota del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2005, con la quale, rappresentandosi espressamente la volontà del Presidente del Consiglio dei ministri, si è consentito al Procuratore della Repubblica ricorrente di accedere all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato “ai fini di procedere all'ispezione richiesta”; tale ispezione è stata pienamente effettuata, in attuazione del relativo decreto, nelle date 20, 22 e 23 giugno 2005: il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti cod. proc. pen., da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente ha pertanto rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto. I lamentati possibili effetti sui poteri dell'autorità ricorrente derivanti dal trascorrere del tempo relativo allo svolgimento della vicenda si configurano, d’altronde, come mera situazione di fatto, comunque non rimediabile anche a seguito di una ipotetica pronuncia sul merito del conflitto da parte della Corte, la quale, come regolatrice dei conflitti, è chiamata a giudicare su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti, sicché, venuta meno la materia del contendere, il conflitto va dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.
- Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere nel conflitto di attribuzione in materia di tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, cfr. sent. n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977, nonché ord. n. 426 del 1997.
- In sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato la Corte costituzionale è chiamata a giudicare su conflitti attuali e concreti: sent. n. 420 del 1995.
È inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004, che ha disposto l'assoggettamento dell'area in località Punta della Volpe, denominata “Villa La Certosa”, al segreto di Stato di cui all'art. 12 della legge n. 801 del 1997, interdicendone l'accesso «allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi», nonché in relazione alla nota del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004, che, a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha confermato l'esistenza del segreto di Stato sulla predetta area, atti che, secondo la ricorrente, avevano inibito ad essa Procura l’ispezione all’interno della proprietà “Villa La Certosa”, nell’ambito dell’attività di indagine relativa alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate. Nelle more del giudizio di delibazione sull’ammissibilità del conflitto, infatti, è intervenuta una nota del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2005, con la quale, rappresentandosi espressamente la volontà del Presidente del Consiglio dei ministri, si è consentito al Procuratore della Repubblica ricorrente di accedere all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato “ai fini di procedere all'ispezione richiesta”; tale ispezione è stata pienamente effettuata, in attuazione del relativo decreto, nelle date 20, 22 e 23 giugno 2005: il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti cod. proc. pen., da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente ha pertanto rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto. I lamentati possibili effetti sui poteri dell'autorità ricorrente derivanti dal trascorrere del tempo relativo allo svolgimento della vicenda si configurano, d’altronde, come mera situazione di fatto, comunque non rimediabile anche a seguito di una ipotetica pronuncia sul merito del conflitto da parte della Corte, la quale, come regolatrice dei conflitti, è chiamata a giudicare su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti, sicché, venuta meno la materia del contendere, il conflitto va dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.
- Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere nel conflitto di attribuzione in materia di tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, cfr. sent. n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977, nonché ord. n. 426 del 1997.
- In sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato la Corte costituzionale è chiamata a giudicare su conflitti attuali e concreti: sent. n. 420 del 1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro dell'interno
06/05/2004
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3