Sentenza 405/2005 (ECLI:IT:COST:2005:405)
Massima numero 29924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 405/05. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI LIBERE PROFESSIONI INTELLETTUALI - COSTITUZIONE DA PARTE DI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DI PROPRI COORDINAMENTI REGIONALI DOTATI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA - ATTRIBUZIONE AI PREDETTI COORDINAMENTI DEL POTERE DI PROMUOVERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLE PROFESSIONI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CUI POSSONO FAR PARTE TANTO I RAPPRESENTANTI DEI COORDINAMENTI REGIONALI QUANTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN VIA CONSEQUENZIALE, DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA (ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 27).
SENT. 405/05. PROFESSIONI - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI LIBERE PROFESSIONI INTELLETTUALI - COSTITUZIONE DA PARTE DI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DI PROPRI COORDINAMENTI REGIONALI DOTATI DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA - ATTRIBUZIONE AI PREDETTI COORDINAMENTI DEL POTERE DI PROMUOVERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - DISCIPLINA DELL'ISTITUZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLE PROFESSIONI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CUI POSSONO FAR PARTE TANTO I RAPPRESENTANTI DEI COORDINAMENTI REGIONALI QUANTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN VIA CONSEQUENZIALE, DELLE RESTANTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA (ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 27).
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, nella parte in cui prevedono la costituzione obbligatoria dei coordinamenti (art. 2); dispongono che tali coordinamenti debbano essere finanziati con il contributo degli iscritti agli Ordini o Collegi (art. 2); attribuiscono ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini o dai Collegi (art. 3) e, infine, prevedono che tali coordinamenti abbiano un ruolo consultivo della Regione (art. 4). La dimensione nazionale dell’interesse pubblico e la sua infrazionabilità che caratterizza la normazione riguardante gli Ordini e i Collegi – finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività - richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscrivervi. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.
- Per la materia “professioni” V. sentt. citate nn. 355 del 2005; 319 del 2005 e 353 del 2003.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, nella parte in cui prevedono la costituzione obbligatoria dei coordinamenti (art. 2); dispongono che tali coordinamenti debbano essere finanziati con il contributo degli iscritti agli Ordini o Collegi (art. 2); attribuiscono ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini o dai Collegi (art. 3) e, infine, prevedono che tali coordinamenti abbiano un ruolo consultivo della Regione (art. 4). La dimensione nazionale dell’interesse pubblico e la sua infrazionabilità che caratterizza la normazione riguardante gli Ordini e i Collegi – finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività - richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscrivervi. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale.
- Per la materia “professioni” V. sentt. citate nn. 355 del 2005; 319 del 2005 e 353 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
28/09/2004
n. 50
art. 2
co.
legge della Regione Toscana
28/09/2004
n. 50
art. 3
co.
legge della Regione Toscana
28/09/2004
n. 50
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte