Sentenza 406/2005 (ECLI:IT:COST:2005:406)
Massima numero 29925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/10/2005;  Decisione del  24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29926


Titolo
SENT. 406/05 A. ZOOTECNIA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA DI PROFILASSI DELL'INFLUENZA CATARRALE DEGLI OVINI ('BLUE TONGUE') - POSSIBILITÀ DI MOVIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON VACCINATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE FINO AL 31/12/2004 - RICORSO STATALE - INDICAZIONE DEI PARAMETRI E DELLE NORME INTERPOSTE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER OMESSA SPECIFICAZIONE DELLE NORME DELLA DIRETTIVA 2000/75/CE RITENUTE VIOLATE - REIEZIONE.

Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo della assoluta genericità con la quale il ricorrente avrebbe fatto riferimento al contrasto delle norme legislative impugnate con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000 “senza specificare quali norme della stessa siano state disattese”. Ed invero, il ricorso introduttivo contiene i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini del contrasto, specificati ulteriormente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, con la identificazione esplicita di alcune disposizioni della citata direttiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte