Sentenza 406/2005 (ECLI:IT:COST:2005:406)
Massima numero 29926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
29925
Titolo
SENT. 406/05 B. ZOOTECNIA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA DI PROFILASSI DELL'INFLUENZA CATARRALE DEGLI OVINI ('BLUE TONGUE') - POSSIBILITÀ DI MOVIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON VACCINATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE FINO AL 31/12/2004 - VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA EUROPEA DI CUI ALLA DIRETTIVA 2000/75/CE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ALTRI MOTIVI DI CENSURA.
SENT. 406/05 B. ZOOTECNIA - NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA DI PROFILASSI DELL'INFLUENZA CATARRALE DEGLI OVINI ('BLUE TONGUE') - POSSIBILITÀ DI MOVIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON VACCINATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE FINO AL 31/12/2004 - VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA EUROPEA DI CUI ALLA DIRETTIVA 2000/75/CE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEGLI ALTRI MOTIVI DI CENSURA.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, nella parte in cui prevedono (art. 1) la sospensione sino al 31 dicembre 2004 della campagna di profilassi della “blue tongue” (febbre catarrale degli ovini) e consentono (art. 2) per lo stesso periodo “in deroga ad ogni altra contraria disposizione”, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell’ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati. Le norme impugnate, infatti si pongono in palese contrasto con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE , in particolare in relazione ad alcune delle sue fondamentali prescrizioni, ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo intrapresa. Né può ritenersi che la disapplicazione all’interno di un’area regionale della normativa sopranazionale non incida sulla sua complessiva efficacia.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14, nella parte in cui prevedono (art. 1) la sospensione sino al 31 dicembre 2004 della campagna di profilassi della “blue tongue” (febbre catarrale degli ovini) e consentono (art. 2) per lo stesso periodo “in deroga ad ogni altra contraria disposizione”, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell’ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati. Le norme impugnate, infatti si pongono in palese contrasto con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE , in particolare in relazione ad alcune delle sue fondamentali prescrizioni, ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo intrapresa. Né può ritenersi che la disapplicazione all’interno di un’area regionale della normativa sopranazionale non incida sulla sua complessiva efficacia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
01/04/2004
n. 14
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
01/04/2004
n. 14
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE
n.
art. 2000/75