Sentenza 407/2005 (ECLI:IT:COST:2005:407)
Massima numero 29927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Titolo
SENT. 407/05 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI PROVINCIALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, DI PERSONALE E DI SERVIZI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DISPORRE IL DISTACCO DI PERSONALE PROVINCIALE, ANCHE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, A PRESTARE TEMPORANEAMENTE SERVIZIO PRESSO LA RAPPRESENTANZA ITALIANA PRESSO L'UNIONE EUROPEA O ALTRI ORGANISMI COMUNITARI E SVPRANAZIONALI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLO STATO E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA, NON APPLICATA NELLE MORE DELLA SUA VIGENZA, AD OPERA DELL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 FEBBRAIO 2005, N. 1 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 407/05 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI PROVINCIALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, DI PERSONALE E DI SERVIZI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI DISPORRE IL DISTACCO DI PERSONALE PROVINCIALE, ANCHE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, A PRESTARE TEMPORANEAMENTE SERVIZIO PRESSO LA RAPPRESENTANZA ITALIANA PRESSO L'UNIONE EUROPEA O ALTRI ORGANISMI COMUNITARI E SVPRANAZIONALI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLO STATO E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA, NON APPLICATA NELLE MORE DELLA SUA VIGENZA, AD OPERA DELL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 FEBBRAIO 2005, N. 1 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti dell’art. 4, comma 1, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, che introduce il comma 3-bis dell’art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell’intervento legislativo della Provincia ricorrente, che, con l’art. 5 della legge 10 febbraio 2005, n. 1, ha abrogato la disposizione oggetto di censure, con piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente.
- Sentenze richiamate n. 272/2005; 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti dell’art. 4, comma 1, della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, che introduce il comma 3-bis dell’art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione. Dopo la proposizione del ricorso, infatti, sono intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo, consistenti nell’intervento legislativo della Provincia ricorrente, che, con l’art. 5 della legge 10 febbraio 2005, n. 1, ha abrogato la disposizione oggetto di censure, con piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente.
- Sentenze richiamate n. 272/2005; 196/2004 e ordinanza n. 137/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
17/06/2004
n. 6
art. 4
co. 1
legge provinciale
03/04/1997
n. 7
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte