Sentenza 407/2005 (ECLI:IT:COST:2005:407)
Massima numero 29928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Titolo
SENT. 407/05 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI PROVINCIALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, DI PERSONALE E DI SERVIZI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ CHE IL PERSONALE INSEGNANTE TEMPORANEO E IL RESTANTE PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO O CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DI QUELLA A TEMPO PIENO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMPETENTE STRUTTURA, POSSA SVOLGERE "ALTRA ATTIVITÀ" A CONDIZIONE CHE CIÒ NON DETERMINI CONFLITTO DI INTERESSI CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O SIA INCOMPATIBILE CON IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LAVORO - APPLICABILITÀ ANCHE AI DOCENTI TEMPORANEI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO A “CARATTERE STATALE” - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATUTARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA E CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE POSTO DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 407/05 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI PROVINCIALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, DI PERSONALE E DI SERVIZI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ CHE IL PERSONALE INSEGNANTE TEMPORANEO E IL RESTANTE PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO O CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DI QUELLA A TEMPO PIENO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMPETENTE STRUTTURA, POSSA SVOLGERE "ALTRA ATTIVITÀ" A CONDIZIONE CHE CIÒ NON DETERMINI CONFLITTO DI INTERESSI CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O SIA INCOMPATIBILE CON IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LAVORO - APPLICABILITÀ ANCHE AI DOCENTI TEMPORANEI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO A “CARATTERE STATALE” - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATUTARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA E CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE POSTO DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 5, lett. b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, che introduce il comma 1-bis nell’art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nella parte in cui si riferisce al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a “carattere statale”. Non è possibile, infatti, condividere, in senso riduttivo, l’interpretazione data dalla Provincia di Trento alla disposizione impugnata, nel senso che essa verrebbe riferita al solo personale docente delle scuole materne e degli istituti professionali, per i quali la Provincia di Trento gode di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, nn. 26 e 29 dello Statuto, poiché la norma denunciata conserva una virtualità interpretativa tale da rendersi applicabile anche ai docenti temporanei delle scuole a “carattere statale”. Essa, quindi, eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria, contrastando con il principio posto dall’art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che consente al personale docente unicamente l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 5, lett. b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, che introduce il comma 1-bis nell’art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nella parte in cui si riferisce al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a “carattere statale”. Non è possibile, infatti, condividere, in senso riduttivo, l’interpretazione data dalla Provincia di Trento alla disposizione impugnata, nel senso che essa verrebbe riferita al solo personale docente delle scuole materne e degli istituti professionali, per i quali la Provincia di Trento gode di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, nn. 26 e 29 dello Statuto, poiché la norma denunciata conserva una virtualità interpretativa tale da rendersi applicabile anche ai docenti temporanei delle scuole a “carattere statale”. Essa, quindi, eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria, contrastando con il principio posto dall’art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che consente al personale docente unicamente l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
17/06/2004
n. 6
art. 4
co. 5
legge provinciale
03/04/1997
n. 7
art. 47
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/04/1994
n. 297
art. 508