Sentenza 407/2005 (ECLI:IT:COST:2005:407)
Massima numero 29928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  24/10/2005;  Decisione del  24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29927  29929  29930


Titolo
SENT. 407/05 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI PROVINCIALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, DI PERSONALE E DI SERVIZI PUBBLICI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ CHE IL PERSONALE INSEGNANTE TEMPORANEO E IL RESTANTE PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO O CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON SUPERIORE AL 50 PER CENTO DI QUELLA A TEMPO PIENO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMPETENTE STRUTTURA, POSSA SVOLGERE "ALTRA ATTIVITÀ" A CONDIZIONE CHE CIÒ NON DETERMINI CONFLITTO DI INTERESSI CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA O SIA INCOMPATIBILE CON IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LAVORO - APPLICABILITÀ ANCHE AI DOCENTI TEMPORANEI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO A “CARATTERE STATALE” - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATUTARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA E CONTRASTO CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE POSTO DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 5, lett. b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6, che introduce il comma 1-bis nell’art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nella parte in cui si riferisce al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento a “carattere statale”. Non è possibile, infatti, condividere, in senso riduttivo, l’interpretazione data dalla Provincia di Trento alla disposizione impugnata, nel senso che essa verrebbe riferita al solo personale docente delle scuole materne e degli istituti professionali, per i quali la Provincia di Trento gode di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8, nn. 26 e 29 dello Statuto, poiché la norma denunciata conserva una virtualità interpretativa tale da rendersi applicabile anche ai docenti temporanei delle scuole a “carattere statale”. Essa, quindi, eccede la competenza statutaria della Provincia di Trento in materia di istruzione elementare e secondaria, contrastando con il principio posto dall’art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che consente al personale docente unicamente l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  17/06/2004  n. 6  art. 4  co. 5

legge provinciale  03/04/1997  n. 7  art. 47  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/04/1994  n. 297  art. 508