Sentenza 408/2005 (ECLI:IT:COST:2005:408)
Massima numero 29931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 408/05. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - TERMINI DI DURATA - COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE EMESSE PER PIÙ REATI NON LEGATI DA CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DEI TERMINI DALLA PRIMA ORDINANZA, IN CASO DI ACCERTATA SUSSISTENZA DI IDONEI INDIZI DI COLPEVOLEZZA GIÀ AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE RISERVA ALLA LEGGE LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - DIPENDENZA DELLA DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE NON DA UN FATTO OBIETTIVO, MA DA UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DEI TITOLARI DEL POTERE CAUTELARE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 408/05. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - TERMINI DI DURATA - COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE EMESSE PER PIÙ REATI NON LEGATI DA CONNESSIONE QUALIFICATA - DECORRENZA DEI TERMINI DALLA PRIMA ORDINANZA, IN CASO DI ACCERTATA SUSSISTENZA DI IDONEI INDIZI DI COLPEVOLEZZA GIÀ AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE RISERVA ALLA LEGGE LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - DIPENDENZA DELLA DURATA DELLA CUSTODIA CAUTELARE NON DA UN FATTO OBIETTIVO, MA DA UNA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DEI TITOLARI DEL POTERE CAUTELARE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Il regime di garanzia (meccanismo legale di retrodatazione automatica dei termini) approntato dal legislatore nel caso in cui tra i diversi titoli sussista un nesso di connessione qualificata, dovrà operare anche in tutti i casi di reati diversi non avvinti da una connessione “qualificata”, purché al momento dell’emissione della prima ordinanza, siano desumibili dagli atti gli elementi che legittimano l’emissione delle ordinanze successive, non potendo, la durata della custodia, dipendere da una imponderata valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Il regime di garanzia (meccanismo legale di retrodatazione automatica dei termini) approntato dal legislatore nel caso in cui tra i diversi titoli sussista un nesso di connessione qualificata, dovrà operare anche in tutti i casi di reati diversi non avvinti da una connessione “qualificata”, purché al momento dell’emissione della prima ordinanza, siano desumibili dagli atti gli elementi che legittimano l’emissione delle ordinanze successive, non potendo, la durata della custodia, dipendere da una imponderata valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 297
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 5
Altri parametri e norme interposte