Sentenza 255/2022 (ECLI:IT:COST:2022:255)
Massima numero 45238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/11/2022; Decisione del
23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Titolo
Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).
Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La censura del ricorrente è formulata in modo generico e del tutto ipotetico, limitandosi a invocare il principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La censura del ricorrente è formulata in modo generico e del tutto ipotetico, limitandosi a invocare il principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
22/11/2021
n. 17
art. 5
co. 26
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte