Sentenza 409/2005 (ECLI:IT:COST:2005:409)
Massima numero 29933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  24/10/2005;  Decisione del  24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:  29932


Titolo
SENT. 409/05 B. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ACCESSO AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA, AI 'MASTER' ED AGLI ALTRI CORSI DI FORMAZIONE POST-BASE DI CUI AL D.M. 3 NOVEMBRE 1999, N. 509 DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - PREVISIONE CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA VALIDITÀ DEI SOLI DIPLOMI DI ASSISTENTE SOCIALE CONVALIDATI DALLE SCUOLE UNIVERSITARIE ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 5 D.P.R. N. 14 DEL 1987 E NON ANCHE DI QUELLI ASSISTITI DAI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 3, 4 E 6 DELLO STESSO D.P.R., EQUIPARATI 'OPE LEGIS' AI DIPLOMI RILASCIATI DALLE SCUOLE UNIVERSITARIE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE - NON OMOGENEITÀ DELLE POSIZIONI POSTE A RAFFRONTO - ATTRIBUZIONE ALLA NORMA INTERPRETATA DI UNO DEI SIGNIFICATI NORMATIVI POSSIBILI IN BASE ALLA SUA LETTERALE FORMULAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le equivalenze relative al possesso del diploma universitario e dei diplomi non universitari rilasciati da istituzioni diverse – previste dal legislatore al fine di soddisfare aspettative nate in epoca nella quale le attività rientranti successivamente nella professione di assistente sociale non erano state oggetto di specifica, organica disciplina -concernono esclusivamente l’esercizio della professione di assistente sociale, ma non come titolo abilitante al prosieguo degli studi, con la conseguenza della non omogeneità delle finalità (esercizio della professione di assistente sociale), riguardo alla quale è riconosciuta la equipollenza delle posizioni al diploma rilasciato in ambito universitario, rispetto a quella (accesso a corsi di istruzione universitaria superiore) prevista dalla norma interpretata. La norma censurata, quindi, per la sua efficacia retroattiva, non può essere considerata irragionevole nel contesto della normativa esistente, poiché il significato da essa attribuito alla disposizione interpretata (comma 10 dell’art. 1 del d.l. 12 novembre 2001, n. 402) rientra nelle varianti di senso a questa attribuibili nella sua letterale formulazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

- Sentenze citate nn. 376 e 421/1995; n. 229/1999; n. 525/2000; n. 291/2003 e n. 168/2004; n. 446/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/01/2003  n. 3  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte