Sentenza 410/2005 (ECLI:IT:COST:2005:410)
Massima numero 29934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 410/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO IN VIA MONITORIA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO OLTRE I CASI DI COMPETENZA INDEROGABILE EX ART. 28 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE (IN BASE AL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE) - CONTRASTO CON LA FUNZIONE DI ORGANO DECISORIO IMPARZIALE SPETTANTE AL GIUDICE GIÀ NELLA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO - INCIDENZA SUL CONTRADDITTORIO COME VALORE FONDANTE DEL PROCESSO - COMPRESSIONE DELL'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO CHE NON PRECLUDE LA RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELLA INCOMPETENZA PER TERRITORIO FUORI DEI CASI DI CUI ALL’ART. 28 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE IN SENSO OSTATIVO A TALE INTERPRETAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 410/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO IN VIA MONITORIA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO OLTRE I CASI DI COMPETENZA INDEROGABILE EX ART. 28 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE (IN BASE AL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE) - CONTRASTO CON LA FUNZIONE DI ORGANO DECISORIO IMPARZIALE SPETTANTE AL GIUDICE GIÀ NELLA PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO - INCIDENZA SUL CONTRADDITTORIO COME VALORE FONDANTE DEL PROCESSO - COMPRESSIONE DELL'EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO CHE NON PRECLUDE LA RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELLA INCOMPETENZA PER TERRITORIO FUORI DEI CASI DI CUI ALL’ART. 28 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE IN SENSO OSTATIVO A TALE INTERPRETAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l’opposizione al debitore non incidono – come la Corte ha già affermato – in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell’art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
- Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.
Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l’opposizione al debitore non incidono – come la Corte ha già affermato – in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell’art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
- Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 637
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte