Ordinanza 413/2005 (ECLI:IT:COST:2005:413)
Massima numero 29938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/10/2005;  Decisione del  24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 413/05. PROCESSO PENALE - NUOVE CONTESTAZIONI - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - FACOLTÀ DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO O AL REATO CONCORRENTE, QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE RISULTI TARDIVAMENTE FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ORDINANZA DI RIMESSIONE CARENTE DI MOTIVAZIONE SULLA SITUAZIONE PROCESSUALE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero. Infatti l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla situazione processuale su cui si innesta, nel giudizio a quo, detta questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 516  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 517  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 519  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte