Ordinanza 414/2005 (ECLI:IT:COST:2005:414)
Massima numero 29939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  24/10/2005;  Decisione del  24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 414/05. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE - GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INCOMPATIBILITÀ A PARTECIPARE ALL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI COSTITUZIONALI INVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti nel corso dell'udienza preliminare, sollevata in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.

- In tema di omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione, v. citate ordinanze nn. 23, 126, 149 e 197/2005.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte