Ordinanza 416/2005 (ECLI:IT:COST:2005:416)
Massima numero 29941
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
24/10/2005; Decisione del
24/10/2005
Deposito del 03/11/2005; Pubblicazione in G. U. 09/11/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 416/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 416/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE, EMESSA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, che, con propria deliberazione, ha ritenuto l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro sottoposto ad un procedimento penale per un reato di diffamazione a mezzo stampa.
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, che, con propria deliberazione, ha ritenuto l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro sottoposto ad un procedimento penale per un reato di diffamazione a mezzo stampa.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
23/07/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3